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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.666. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.666.

  Dopo il comma 148, inserire i seguenti:

  148-bis. È istituito un prelievo contributivo nella misura del 10 per cento di ogni aumento contrattuale a carico del lavoratore, diretto a costituire un fondo speciale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato all'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici erogati alle persone in possesso di invalidità civile, fino a un massimo di 1000 euro.

  148-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  148-quater. Agli oneri di cui ai commi 148-bis e 148-ter, valutati in 2 miliardi di euro ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei commi 148-quinquies e 148-sexies.

  148-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  148-sexies. Al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  148-septies. Le disposizioni di cui ai commi 148-quinquies e 148-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello, in corso al 31 dicembre 2017.

ex 31. 1.