Dopo il comma 147, aggiungere i seguenti:
147-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente: « e-ter). Le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno composta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;». Alla copertura della disposizione di cui al presente comma, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione di cui al successivo comma 147-ter.
147-ter, All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento».