Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:
147-bis. All'articolo 12, commi 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1989 n. 917, le parole: «2840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4000,00 euro».
147-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 147-bis, valutati in 500 milioni per l'anno 2018, 740 milioni per l'anno 2019 e 680 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 147- quinquies a 147-octies.
147-quater. All'articolo della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche;
a) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti:
«sono deducibili nel limite del 92 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 cento».
147-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli Interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
c)all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 percento».
147-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 147-quater e 147-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
147-septies. Le modifiche introdotte dai commi 147-quater e 147-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
147-octies. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).