Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:
144-bis. I Comuni a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, al fine di sostenere le famiglie indigenti e porre termine agli umilianti e diseducativi allontanamenti dalle mense scolastiche comunali delle scuole che adottano il pieno tempo di quei giovani studenti morosi nei confronti del servizio, devono garantire la gratuità della mensa per gli studenti appartenenti a famiglie con un basso livello dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
144-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri standard minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva.
144-quater. Ai fini di cui ai commi 144-bis e 144-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la gratuità delle mense nelle scuole che adottano il tempo pieno, con una dotazione annua pari al gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 621-bis e 621-ter che introducono un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate c superalcolici.
144-quinquies. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti ai Comuni che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma 144-quater.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:
621-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
621-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.