Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente comma: «3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 150 milioni partire dal 2018.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 300 milioni di euro annui a partire dal 2018.