Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:
q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte _ con cessione alla rete _), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: _1.000.000;
2019: _1.000.000;
2020: _1.000.000.