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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.63. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.63.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di favorire la ripresa economica dei piccoli esercizi di vicinato, in via sperimentale per il biennio 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone, esercenti servizi commerciali di prima necessità nei territori dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, possono essere assoggettate ad un'imposta, operata nella forma di cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività commerciale e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

  8-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno anno del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 3. 24.