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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.625. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.625.

  Sostituire i commi 141 e 142, con i seguenti:

  141. Al fine di consentire un effettivo ampliamento dell'offerta pubblica dei servizi socio; educativi per la prima infanzia volto a garantire livelli più alti di utilizzo di detti servizi in termini di presa in carico degli utenti e ridurre le forti disparità territoriali nelle opportunità di accesso, per il quinquennio 2018-2022 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui, quale contributo dello Stato per la realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, e il miglioramento e la messa in sicurezza di quelli esistenti.

  142. Le regioni e gli enti locali concorrono al finanziamento degli interventi di cui al comma 141, per quanto nelle loro disponibilità. Con intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse e di monitoraggio degli interventi.

  142-bis. Al fine di avviare i necessari adeguamenti di organico conseguenti alle previsioni di cui al comma 141, dall'anno 2018 si avviano le relative procedure concorsuali nel rispetto dell'attuale normativa in materia, anche in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, prevedendo la possibilità di una riserva di posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

  142-ter. A copertura delle disposizioni di cui ai commi da 141 a 142-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 142-quater e 142-quinquies.

  142-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».

  142-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

ex 29-quater. 31.