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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.611. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.611.

  Dopo il comma 139 inserire i seguenti:

  139-bis. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di un indennizzo, nei limiti delle disposizioni di cui al successivo comma 139-quinquies, in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del presente decreto detenevano strumenti finanziari emessi da società cooperative oggetto di procedure fallimentari. L'accesso all'indennizzo è riservato agli investitori che siano persona fisica, imprenditore individuale, anche agricolo, coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, il coniuge, il suo convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

  139-ter. L'importo dell'indennizzo è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto al netto di:

   a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;

   b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

  139-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;

   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione dell'indennizzo;

   c) le procedure da esperire.

  139-quinquies. Il Fondo di solidarietà è alimentato per un massimo di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2018, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione dell'indennizzo in base alle seguenti disposizioni.

  139-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139-bis a 139-quinquies pari a 1 miliardo di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 139-septies a 139-decies.

  139-septies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  139-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  139-nonies. Le disposizioni di cui ai commi 139-septies e 139-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  139-decies. Le modifiche introdotte dai commi 139-septies e 139-octies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.

ex 29-bis. 8.