Al comma 188-bis, aggiungere in fine:
Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.