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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6015. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.6015.

  Dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:

  374-ter. Al Titolo I, Capo I, articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla rubrica dopo le parole «del patrimonio edilizio» sono aggiunte le seguenti: «realizzazione di asili nido aziendali»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche alle imprese con numero di lavoratori superiore a quindici unità, per la realizzazione di opere finalizzate all'erogazione del servizio socio-assistenziale per la prima infanzia, di tipo diurno, da svolgersi al proprio interno a beneficio degli stessi lavoratori.».

  374-quater. A decorrere dal 1o giugno 2018 al fine di sostenere la maternità della donna lavoratrice nei primi anni di vita del figlio nato o adottato, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, è riconosciuto un premio dell'importo di 150 euro mensili. L'attribuzione del premio è subordinato all'effettivo rientro della madre sul luogo di lavoro dopo il periodo di maternità. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in 12 rate mensili per la durata complessiva dei 36 mesi continuativi lavorativi svolti dalla lavoratrice a decorrere dalla conclusione del periodo di maternità previsto a normativa vigente. Il premio è riconosciuto su richiesta della futura madre da effettuare al compimento del terzo mese di nascita o dall'atto dell'adozione. Il benefìcio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

  374-quinquies. Ai datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze lavoratrici madri che beneficiano del premio di cui al comma precedente, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda, nel limite massimo di cui al comma 374-sexies, a decorrere dall'anno 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e previo il parere delle commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro il 31 marzo 2018, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

  374-sexies. Agli oneri di cui ai commi 374-quinquies valutati in 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 347-sexies aggiungere i seguenti:

  347-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.

  347-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 95 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «93 per cento».

  347-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «93 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «93 per cento».

  347-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-ocites e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.»