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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.601. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.601.

  Dopo il comma 121 aggiungere i seguenti:

  121-bis. Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'istruzione, e consentire una erogazione omogenea sul territorio nazionale, ivi comprese nelle Province autonome e le Regioni a statuto speciale, determinando l'effettivo superamento delle diseguaglianze territoriali, sociali ed economiche, è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per i livelli essenziali delle prestazioni», con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  121-ter. Agli oneri di cui al comma 121-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 121-quater a 121-septies.

  121-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  121-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  121-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 121-quater e 121-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  121-septies. Le modifiche introdotte dai commi 121-quater e 121-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

ex 27. 2.