Al comma 3, lettera a), numero 2), le parole: 50 per cento, sono sostituite dalle parole: 55 per cento.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.