Al comma 3, lettera a) sopprimere il numero 2).
Conseguentemente,agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.