Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
120-bis. Al fine di facilitare il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Reinserimento Donna», con una dotazione di tre milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: _3.000.000;
2019: _3.000.000;
2020: _3.000.000.