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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.594. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.594.

  Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:

  119-bis. A decorrere dal 1o luglio 2018 le imprese private con oltre 15 dipendenti e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attuano un Piano di Azioni volte a colmare il divario retributivo e le disparità di trattamento tra i generi. Il Piano di Azioni è volto a:

   a) prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e formazione professionale, nelle condizioni di lavoro;

   b) garantire il diritto delle lavoratrici ad una parità di retribuzione in caso di uguali mansioni e il superamento dei differenziali di genere rimuovendo le disparità di trattamento;

   e) superare condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro di fatto pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di camera ed economico della donna;

   d) promuovere una migliore articolazione tra attività lavorativa e «tempi di vita»;

   e) sviluppare misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità.

   f) avviare una fase sperimentale nelle procedure di selezione in cui le informazioni contenute nel curriculum indicate dal candidato ovvero richieste dall'azienda sono comunicate in maniera anonima, senza riferimenti personali quali nome, sesso, data di nascita, situazione familiare del candidato, fotografie e con la sola espressione del profilo, formazione, esperienze lavorative, competenze, conoscenze, capacità e attitudini professionali del candidato.

  119-ter. Il Piano di cui al presente comma è condiviso e ratificato dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali che ne valutano i contenuti e trasmesso dall'impresa ai lavoratori, alle rappresentanze sindacali, agli organismi di parità di cui al Libro I, Titolo I, Capi II, III e IV del decreto legislativo n. 198 del 2006.

  119-quater. Con cadenza annuale i soggetti di cui al comma precedente verificano l'attuazione del Piano di Azioni adottato. Qualora dalle verifiche annuali emergano eventuali disparità retributive ovvero di condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro di fatto pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di carriera ed economica della donna ovvero violazioni delle disposizioni antidiscriminatorie previste dal Codice delle pari opportunità, i soggetti lo segnalano all'impresa che provvede a modificarne i contenuti e alla rimozione della discriminazione.

  119-quinquies. Alle imprese private che hanno realizzato il Piano di Azioni con le modalità di cui al comma 1 e rimosso le eventuali discriminazioni, è riconosciuta a decorrere dal 1o gennaio 2019 una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi, di dispositivi informatici, nonché per l'erogazione di servizi a favore dei dipendenti e delle loro famiglie, per ogni altro prodotto o dotazione, in conformità al decreto legislativo n. 81 del 2008, che permetta condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro finalizzate a conciliare le esigenze di vita e di lavoro anche mediante una articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro.

  119-sexies. La detrazione di cui al comma 119-quinquies spetta, a domanda e nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro annui. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma, si rilevino violazioni del Piano di Azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 198 del 2016.

  119-septies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 marzo 2018, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le parti sociali e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, emana le misure per l'avvio della piattaforma digitale e la relativa modulistica attraverso cui le imprese private trasmettono i dati e le informazioni necessari per le verifiche di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute dal presente articolo.

  119-octies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, con decreto da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida per la definizione del modulo base di curriculum anonimo e per la sperimentazione dello stesso.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

ex 26-bis. 1.