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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.592. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.592.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:

  118-bis. Al fine di fornire pasti di elevata qualità nutrizionale, adeguati alle diverse esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali della comunità infantile, e di garantire, in deroga al regime di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativa 13 aprile 2017, n. 63, l'effettività del diritto universale alla completa gratuità del servizio di mensa per tutte le alunne e gli alunni delle scuole primarie statali che attivano il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e dell'università un Fondo, denominato «Fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale», destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai Comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa gestito in house, ed alimentato dal maggior gettito derivante da un incremento dell'imposizione fiscale a carico dei produttori di bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il sessanta giorni dall'approvazione della seguente legge, viene introdotto, a decorrere dall'anno 2018, un contributo per ogni ettolitro di prodotto immesso sul mercato, a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, nonché a carico di produttori di superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in ragione annua pari a 800 milioni di euro.

  118-ter. Possono avanzare richiesta di accesso alle risorse del «Fondo» di cui al precedente comma 118-bis, tutti i Comuni che gestiscono direttamente l'intera filiera del servizio di refezione scolastica presso le scuole statali primarie che attivano il tempo pieno, per la copertura integrale delle relative spese effettivamente dagli stessi sostenute, previo presentazione al Ministero dell'istruzione e dell'università di un progetto di erogazione del servizio fondato su parametri di qualità e riferibili: a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute; b) all'offerta di alimenti a filiera corta; c) all'utilizzo di alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata; d) all'utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili.

  118-quater. Le risorse accreditate ai Comuni richiedenti, ai sensi della presente legge, sono da ritenersi aggiuntive e non sostitutive di altre forme di contribuzione o sostegno finanziario da parte dello Stato al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

  118-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e dell'università vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione ai richiedenti, delle risorse del «Fondo» di cui al comma 118-bis.

ex 26. 13.