Al comma 116 aggiungere in fine, il seguente periodo: Le Fondazioni che non aderiscono all'ACRI trasmettono direttamente all'Agenzia delle entrate l'impegno, a effettuare le erogazioni fatto sempre valido l'ordine temporale di inoltro, e dalla stessa Agenzia ricevono la comunicazione di riconoscimento del credito di imposta senza comunicazione per conoscenza all'ACRI.