Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
114-bis. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico, l'acquisto di un autoveicolo per uso privato con almeno sei posti è soggetto all'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento.
114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.