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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.570. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.570.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

  114-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al precedente periodo.

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 114-quater.

  114-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.

ex 25. 22.