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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.57. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.57.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;

   b) all'articolo, 19, comma 1 le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti «centoventi rate»;

   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».

   d) all'articolo 30, le parole «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole con gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorate dell'uno per cento».

  7-ter. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2018 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.

  7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

ex 3. 159.