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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.568. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.568.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

  114-bis. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. Dall'importo dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico.

  114-ter. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114-bis è compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  114-quater. All'onere derivante dal comma 114-bis pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

ex 25. 20.