Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:
Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente).
1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
2. Il risarcimento e stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: _2.000.000;
2019: _2.000.000;
2020: _2.000.000.