Dopo il comma 110, aggiungere i seguenti:
110-bis. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «incrementato di ulteriori 80 euro al mese per ogni componente del nucleo familiare a partire dal sesto».
110-ter. All'onere di cui al precedente comma 110-bis, quantificato in 26 milioni di euro annui a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.