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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.548. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.548.

  Sostituire il comma 105 con i seguenti:

  105. In via sperimentale, per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000,00 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al presente comma, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.

  105-bis. I soggetti di cui al comma precedente che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione una tantum pari a 5.600,00 euro di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'interazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 105. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.

  105-ter. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni e le integrazioni di cui ai commi di cui ai commi 105 e 105-bis a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000,00, e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ex 24-bis. 13.