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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.547. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.547.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

  104-bis. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.

  104-ter. L'articolo 38, quarto comma, delegato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2018 ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità della tabella E e dell'assegno di cumulo della tabella F fruiti in vita dal grande invalido».

  104-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è elevato di una misura pari alla metà della differenza tra l'importo attuale e il 60 per cento dell'importo della pensione di categoria di cui alla tabella C, A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell'importo della pensione di 1a categoria di cui alla tabella C.

  104-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 104-bis a 104-quater, valutato complessivamente in euro 31.276.600 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 24. 42.