Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
104-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è quantificato in 24 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 36 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. All'onere derivante dal presente comma pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.