Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
104-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del 72 per cento indicata all'articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è innalzata all'80 per cento. All'onere derivante dal presente comma pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.