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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.54.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento della spesa totale sostenuta annualmente per la security per soddisfare i requisiti di «sicurezza sussidiaria» (security).

  7-ter. I servizi di security forniti da istituti di Vigilanza debitamente abilitati, con personale certificato a tal fine, dovranno essere fatturati agli enti di cui al comma 7-quater con una aliquota IVA agevolata del 4 per cento laddove non è prevista esenzione totale di tale imposta.

  7-quater. La compensazione di cui al comma 7-bis è usufruibile da parte:

   a) dei concessionari di aree demaniali marittime e aeroportuali ricadenti negli obblighi previsti dal Codice ISPS, dal Reg. CE. 725/04, Reg. CE 300/08 e dal DM 85/09;

   b) delle Compagnie di navigazioni ricadenti nell'applicazione del Codice I.S.P.S.;

   c) delle società ferroviarie e di trasporto pubblico locale;

   d) delle Associazioni pubbliche, con finalità no profit, quando ricadenti nell'ambito di applicazione della circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del 7 giugno 2017;

  7-quinquies. Per spese di security si intendono:

   a) i servizi previsti dall'articolo 2 del DM 154/09;

   b) i servizi previsti dall'articolo 5.4 del decreto-legge n. 107 del 12 luglio 2011;

   c) per servizi di security richiesti dalla circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del 7 giugno 2017;

   d) per la redazione di valutazioni di security e piani di security di terminal, porti e aeroporti;

   e) le redazioni dei Piani d'Impiego e dei Piani di Emergenza, di cui alla circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del giugno 2017;

   f) la formazione e l'aggiornamento del personale con mansioni di security che opera nei porti, negli aeroporti, a bordo delle navi o degli aeromobili;

   g) l'acquisto delle tecnologie di security previste dal decreto ministeriale n. 85 del 2009;

   h) l'acquisto delle tecnologie di security previste nei Piani di security di terminal, porti, aeroporti e nei Piani d'Impiego e nei Piani di Emergenza di cui alla circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del 7 giugno 2017.

  Conseguentemente all'onere pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 3. 68.