Dopo il comma, aggiungere i seguenti:
102-bis. Dall'aggiornamento dei requisiti in vigore dal 1o gennaio 2019 definito dal decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi gli addetti alle catene di montaggio.
102-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure attuative della disposizione di cui al comma 1 nel limite di spesa di 450 milioni di euro annui.
102-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 102-bis e 102-ter, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 102-quinquies.
102-quinquies. A decorrere dal 12 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».