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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.533. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.533.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:

  101-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:

   e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  101-ter. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: «Per il triennio 2017-2019» sono soppresse.

  101-quater. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

  «237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 101-bis, stimati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

ex 23-bis. 7.