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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.528. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.528.

  Dopo il comma 99, aggiungere i seguenti:

  99-bis. Al Capo V, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, apportare le seguenti modifiche;

   a) all'articolo 34, comma 1 sostituire le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione» con le seguenti: «un'indennità pari al 80 per cento della retribuzione».

   b) all'articolo 32, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

  «4-ter. Il lavoratore o lavoratrice che fruisce del congedo parentale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza ricevere alcun tipo di penalizzazione, beneficiando di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui abbiano avuto diritto durante la loro assenza. È fatto divieto di licenziare il lavoratore o lavoratrice sulla base di richieste di lavoro flessibile».

  99-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante le seguenti modifiche:

   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _30.000.000;

   2019: _20.000.000;

   2020: _20.000.000.

   b) al comma 624, sostituire le parole: «17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2.020.180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304,300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 33.868.200 euro per l'anno 2019, di 115.812.100 euro per l'anno 2020, 140.008.500 euro per l'anno 2021, di 129.304.300 euro per l'anno 2022, di 83.800.700 euro per l'anno 2023, di 68.596.400 euro per l'anno 2024, di 99.392.100 euro per l'anno 2025, di 109.387.900 euro per l'anno 2026, di 101.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 104.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029».

ex 23. 2.