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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.527. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.527.

  Dopo il comma 99, aggiungere i seguenti:

  99-bis. Al Capo III, articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto infine il seguente comma:

  « 3-bis. Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, i contributi figurativi riconosciuti alla lavoratrice per i periodi di tutela della maternità e per quelli di assistenza e cura del coniuge o del parente di primo grado, sono moltiplicati per due. Tali periodi sono altresì moltiplicati per due ai fini del raggiungimento del requisito anagrafico.».

  99-ter. Agli oneri di cui al comma 99-bis, quantificati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 99-quater a 99-quinquies.

  99-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'95,5 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95,5 per cento».

  99-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95,5 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95,5 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95,5 per cento».

  99-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 99-quater e 99-quinquies applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  99-septies. Le modifiche introdotte dai commi 99-quater e 99-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 23. 5.