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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.525. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.525.

  Dopo il comma 99 aggiungere seguenti:

  99-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 285 inserire i seguenti:

  285-bis. Nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che nei 48 mesi che precedono la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato concordano con il datore di lavoro _ anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 _ una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici, il datore di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e successivi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

  285-ter. Nell'ipotesi di cui ai commi 285 e 285-bis, per sopperire alla diminuzione di reddito conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro, l'anticipazione della posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, può essere richiesta dai lavoratori per un importo sino al 50 per cento della posizione stessa.

ex *23. 27.