Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i casi di cessazione o sospensione dal servizio, l'iscritto all'ex gestione INPDAP che abbia attivato la procedura di riscatto del percorso legale di laurea e della specializzazione professionale o altri periodi di formazione specificamente riconosciuti dalla legge ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 e successive modificazioni e integrazioni, e che per qualsiasi causa abbia interrotto gli ulteriori versamenti, ha facoltà di proseguire il piano alle seguenti condizioni:
a) che abbia regolarmente avviato il periodo di ammortamento per almeno trenta rate;
b) che sia disponibile a pagare le rate scadute in un'unica soluzione gravata degli interessi relativi al periodo di mancato versamento.
Ad avvenuto versamento delle rate scadute e non pagate, la sede INPS comunica l'importo degli interessi legali maturati alla data del versamento e l'iscritto riprende a effettuare i pagamenti con singoli modelli F24, attenendosi sia alle scadenze che all'ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale.