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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.519. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.519.

 

 

  Dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:

  97-quinquies. 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate». Le entrate di cui al presente comma, per gli anni 2019 e 2020, sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 97-sexies.

  Conseguentemente, al comma 97-sexies sostituire il primo periodo con il seguente: Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato fino al 31 dicembre 2020. A tal fine è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo Ape Sociale» con una dotazione di 67, 4 milioni di euro per l'anno 2019, 62,1 milioni per l'anno 2020, 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente fondo a decorrere dall'anno 2021 possono essere destinate all'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2020 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo.

ex 0. 22. 103. 48.