Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:
97-bis. Alla fine del comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232».