stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.504. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.504.

  Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:

  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e 97-ter, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 22. 61.