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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.502. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.502.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  97-bis. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.

  97-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 97-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 97-quinquies, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 97-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

  97-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 97-bis. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  97-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 97-bis a 97-quater si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 97-sexies.

  97-sexies. A decorrere dal 12 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».

ex 22. 100.