Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
97-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
97-ter. Il personale della scuola che ai sensi del precedente comma 97-bis intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 può, in deroga al termine stabilito dal DM 23 novembre 2017 n. 913, presentare entro e non oltre il 28 febbraio 2018 domanda di dimissione volontaria dal servizio con effetti dal 1o settembre 2018.
97-quater. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il beneficio di cui al comma 97-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2018, nel limite massimo di 300 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 97-quinquies.
97-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento inviate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il termine previsto dal comma 97-bis definendo un elenco numerico delle stesse basato, in ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di cui al comma 97-quater, l'INPS non prende in esame ulteriori domande.
97-sexies. Per l'attuazione di quanto stabilito dai commi da 97-bis a 97-quinquies, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente al relativo onere si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:
dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.