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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.482. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.482.

 

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis. Al comma 179 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole «che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: «che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a e);

   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi ed ai disoccupati involontari da almeno 2 anni anche se non iscritti a centro per impiego, cioè senza prestazioni per la disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

   c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: e) si trovano in stato di esclusi dalle 8 salvaguardie previste dalle tipologie dei soggetti individuati tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), e), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni.

ex 22. 81.