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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.481. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.481.

 

 

  Al comma 97-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: come modificato dal comma successivo.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

  97-bis.1. Nell'allegato b) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

   «q-bis) boscaioli»;

   b) alla lettera f) sostituire le parole: 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 709 milioni di euro per l'anno 2018, di 747 milioni di euro per l'anno 2019, di 562 milioni di euro per l'anno 2020, di 380 milioni di euro per l'anno 2021, di 183 milioni di euro per l'anno 2022 e di 108 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

   Conseguentemente, al comma 41, la lettera b) è soppressa;

   Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 0. 22. 103. 40.