stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.48. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.48.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, non occupati da più di dieci anni.

  7-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o della società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  7-quater. La detrazione di cui al comma 1-ter è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo di cui al comma 7-bis, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto. La detrazione spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.

  7-quinquies. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 7-ter, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra le spese sostenute di cui al 7-ter sono comprese quelle per lo sgombero, trasporto e smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.

  7-sexies. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 7-ter al 7-quinquies sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _50.000.000;

   2020: _50.000.000.

ex 3. 9.