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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.472. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.472.

  Al comma 97, lettera d), capoverso 179-bis, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di tre anni.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni di euro fino a: 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 727,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 764,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 422,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 300,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 106,5 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

   c) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   d) dopo il comma 97-sexies aggiungere i seguenti:

  97-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.

  97-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  97-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  97-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-octies e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 0. 22. 103. 21.