Al comma 97, lettera d), capoverso 179-bis, sopprimere le parole: nel limite massimo di due anni sono soppresse.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro all'anno a partire dal 2018 si provvede con analoga riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.