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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.470. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.470.

  Al comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 inserire i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedente commi, valutati in 18 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 22. 62.