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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.469. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.469.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 inserire i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, il comma 624 è sostituito dal seguente:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

ident. 1.468.
ex *22. 6.