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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.465. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.465.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anno di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i «caregiver familiari», l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce «caregiver familiare» il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3. della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

  179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai «caregiver familiari», di cui al comma 179-quater, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un «caregiver familiare» per assistito, eccetto i genitori.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019.

ex 22. 96.