Al comma 97, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) Il requisito anagrafico di cui all'articolo, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
c-ter) Per i soggetti di cui alla lettera c-bis), non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: _3 milioni di euro;
2019: _3 milioni di euro;
2020: _3 milioni di euro.