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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.442. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.442.

 

 

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:

  1) Dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) Al comma 179 sostituire le parole « 2018» con le seguenti: «2019».

  2) Sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) Al comma 186 le parole: « 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 788,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 810,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 592,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 366,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 109,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10,4 milioni di euro per l'anno 2023».

  3) Dopo la lettera d) inserire la seguente:

   e) Ai fini dell'attuazione della lettera a-bis) il Presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad integrare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2017, n. 88 individuando i termini temporali di invio delle domande di accesso all'indennità di cui al comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 565 aggiungere il seguente:

  565-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

  Conseguentemente, al comma 41, la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole da 135.812.100 euro fino alle parole per l'anno 2023 con le seguenti 85.812.100 euro per l'anno 2020, 150.008.500 euro per l'anno 2021, 163.304.300 euro per l'anno 2022, 122.800.000 euro per l'anno 2023.

ex 22. 50.